Comitato Italiano per la Tutela del Piede Franco

Statuto

Art. 1

Si costituisce un Comitato, denominato "Comitato Italiano per la Tutela del Piede Franco", regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente statuto.

Art. 2

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di valorizzare, sviluppare e promuovere azioni atte a rilanciare il patrimonio vitivinicolo italiano prefillossera. Vuole altresì espandere il valore storico, turistico e culturale, oggi poco conosciuto o ormai dimenticato della viticoltura a piede franco. Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali, di enogastronomia, di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per realizzazione delle proprie finalità. Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere d'aiuto al comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto. In particolare, il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. Contributi degli aderenti
  2. Contributi privati
  3. Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
  4. Contributi di organismi internazionali
  5. Donazioni e lasciti testamentari
  6. Rimborsi derivanti da convenzioni
  7. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Art. 3

Il Comitato ha sede in via Volta, 7 22043 Solbiate con Cagno (Co) presso l’abitazione del presidente e con ufficio di rappresentanza presso la cantina sociale di Avio in via Dante,14 38063 Avio (Tn). A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. 

Art. 4

Il Comitato è nazionale e aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto e accettazione da parte dei promotori. Ogni regione vista la lontananza dalla sede sociale può dotarsi di un Sotto Comitato Regionale con Presidente Vicepresidente che dovrà comunque rapportare al Comitato Nazionale le singole iniziative prima di attuarle.

 Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci:

  1. L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato di Direttivo , è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
  2. Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
  3. Sull’eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche il Comitato di Gestione.

 La qualità di socio si perde:

  1. per recesso
  2. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito
  3. per comportamento contrastante con gli scopi del comitato
  4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non avrà in alcun caso diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 

Il Comitato avrà durata illimitata finché la salvaguardia delle viti a piede franco in Italia non avrà ottenuto la tutela legislativa da parte dello stato italiano. Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale. 

Art. 7 

Il Comitato ispirandosi ai principi della tutela delle viti a piede franco si prefigge come scopo la promozione di tecniche agrarie e lo svolgimento di iniziative culturali e di volontariato attraverso i propri associati miranti a tutelare gli antichi vitigni. In particolare, il Comitato intende: 

  1. Creare la prima associazione nazionale dei produttori e delle viti franche di piede. 
  2. Partecipare a bandi regionali che permettano di raccogliere fondi per studiare la struttura genetica delle viti così da poterle classificare con certezza a piede franco. 
  3. Creare un elenco nazionale dei vitigni a piede franco in cui compaia il nome scientifico del vitigno e quello volgare attribuito dalle genti locali. L’elenco deve accertare la certificazione dei vitigni e comprendere il nome dei produttori che ancor oggi li allevano. 
  4. Creare itinerari turistici nazionali (ad esempio la via di borghi a piede franco) da proporre a enti turistici, regionali e agenzie di viaggio associando vino e cultura. Siamo convinti siano fonte di estremo interesse di grande successo
  5. Creare una piattaforma Internet a livello nazionale che possa raggruppare tutte le piccole realtà esistenti a piede franco e consentire ai produttori di fare squadra
  6. Individuare e classificare, numerandole, tutte le viti centenarie prefillossera esistenti affinché siano protette e considerate alla stregua di alberi monumentali ad alto valore storico e patrimonio nazionale della nostra agricoltura.
  7. Creare itinerari turistici nazionali (per esempio “la via dei borghi a piede franco”), da proporre a enti turistici, regionali e agenzie di viaggio associando vino e cultura. Siamo convinti siano fonte di estremo interesse e grande successo . 
  8. Avviare la pratica ministeriale di ottenimento dell’autorizzazione di poterla inserire in etichetta la dicitura: Vino prodotto da vitigni a Piede Franco Prefillossera. 
  9. Creare manifestazioni e convegni a livello nazionale eventi come tema i vitigni a piede franco e la loro importanza nel panorama enologico italiano.
  10. Realizzare uno studio atto a stilizzare un logo nazionale che identifichi i vini prodotti da vitigni a piede franco.
  11. Istituire un consiglio direttivo i cui referenti regionali lavorino costantemente, coinvolgendo esperti del settore, per diffondere migliorare la conoscenza del piede franco.
  12. Individuare una località idonea alla realizzazione di un museo dove poter esporre documenti storici con il nome dei vitigni, antichi attrezzi o documentazione fotografica che ne attesti l’utilizzo nel corso dei secoli, filmati storici degli antichi vigneti e delle antiche pratiche di cantina, bottiglie prodotte con vino ottenuto da viti a piede franco, percorso didattico per far conoscere agli studenti la realtà del vitigno prefillossera ecc.

Art.8

Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione composto da 20 membri, uno per ogni regione italiana; le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario. La rappresentanza legale del comitato è attribuito al Presidente nominato dei promotori. Il Presidente viene eletto a maggioranza dal Comitato e resta in carica quattro anni. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che tale rappresentanza legale gli derivano. In caso di mancanza o altro impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente. Ai Componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Art. 9

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o ad ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili. Il patrimonio è, altresì costituito da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato. La gestione patrimoniale è affidata agli organi del Comitato di Gestione.

Art. 10

Ogni anno i componenti del Comitato di Gestione redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivante da essa. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l'approvazione da parte del Comitato di Gestione e dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, +2 mesi per cause eccezionali. L’approvazione potrà avvenire anche con mezzi telematici o online

Art. 11

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

Art. 12

All'atto di scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta di legge. 

Art.13

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 14

Il Comitato può avvalersi di apporto di lavoro volontario con rimborso spese analitico, oppure può assumere dipendenti.

Art.15

Il Presidente ha facoltà di ogni modifica ai fini di registrare lo statuto su Runts.